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Nicola Verri

Ha maturato esperienza prevalentemente nella consulenza alle imprese ed in materia locatizia e condominiale, occupandosi anche di privacy e di compliance aziendale.

Lingue: inglese

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Legge Pinto e procedura fallimentare

2026-10-19 17:54

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1.-      Legge indennizzo per durata irragionevole del processoLa Legge Pinto n. 89/2001 per l’indennizzo da durata irragionevole del processo consent

1.-      Legge indennizzo per durata irragionevole del processo

La Legge Pinto n. 89/2001 per l’indennizzo da durata irragionevole del processo consente anche ai creditori, nella procedura concorsuale, di chiedere allo Stato l’indennizzo quando questa ha avuto una durata eccedente di 6 anni (art. 2 comma 2 bis L. n. 89/2001) esteso a 7 dalla giurisprudenza per procedure di particolare complessità.

Il termine iniziale di calcolo della durata della procedura fallimentare, decorre dalla domanda dell’ammissione al passivo secondo orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 12861/2022).

2.-      Termine di decadenza

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda è entro 6 mesi da quando la decisione, che conclude il processo, è divenuta definitiva (art. 5 L. n. 89/2001). Nel caso del fallimento, secondo Cass. n. 24174/2022, il termine decorre dalla data in cui il decreto a chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile ma è ritenuto ammissibile presentare la domanda anche prima ossia in pendenza delle procedure concorsuali.

3.-      Entità dell’indennizzo

Ai sensi art. 2 bis citata L. n. 89/2001, l’entità dell’indennizzo è di regola non inferiore a 400 Euro per ciascun anno che eccede il termine ragionevole di durata e non può superare il valore del credito. La somma può essere diminuita dal giudice sino al 40% quando le parti sono più di 50 (comma 1-bis dell’art. 2-bis Legge Pinto).

Tuttavia, secondo l’orientamento di giurisprudenza (Cass. n. 25181/2021), la riduzione sopra citata connessa al numero delle parti nel processo presupposto non si applica alla procedura concorsuale, giacché nella procedura concorsuale la compresenza di una pluralità di creditori costituisce l’ipotesi normale, con la conseguenza che la sua estensione alle procedure concorsuali produrrebbe un effetto distorsivo di penalizzazione irragionevole per chi è ammesso al passivo di una procedura concorsuale, rispetto a chi partecipa in ordinario processo di cognizione.

Pertanto, il numero di parti della procedura concorsuale presupposta non incide sulla determinazione del quantum dell’indennizzo per equa riparazione.

È escluso l’indennizzo dalla lett. g dell’art. 2 comma sexies L. n. 89/2001 se irrisoria la pretesa o il valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Facendo applicazione di questi principi, per la giurisprudenza della Suprema Corte, quando il creditore è una società di capitali, la misura dell’indennizzo può venire ridotta in considerazione dell’irrisorietà dell’importo ma non necessariamente è escluso il diritto all’indennizzo solo perché il credito è esiguo rispetto al suo capitale sociale e all’attivo patrimoniale (cfr. Cass. n. 4290/2022, Cass. n. 16948/2026, Cass. n. 16954/2026, Cass. n. 6791/2026).

4.-      Modalità di richiesta

La richiesta deve essere formulata tramite ricorso contro il Ministero della Giustizia, da presentare da legale munito di mandato, al Presidente della Corte d’Appello del distretto del giudice dove si è aperta la procedura fallimentare (art. 3 L. n. 89/2001), allegando copia autentica dei documenti della procedura concorsuale (ad esempio: istanza di fallimento, sentenza del Tribunale, verbali, decreto di esecutorietà dello stato passivo ecc.).

 

5.-      Provvedimento della Corte d’Appello

Sulla domanda provvede un magistrato della Corte di Appello che, se la accoglie, ingiunge alla Pubblica Amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione.

Se il giudice dichiara inammissibile la domanda del ricorrente, può condannarlo al pagamento a favore della cassa ammende di una somma di Euro 1.000 al massimo di Euro 10.000 (art. 5 quater L. n. 89/2001).

          Il decreto di condanna deve essere notificato dal ricorrente al Ministero entro 30 giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento, a pena di inefficacia del provvedimento e decadenza dal riproporre la richiesta di indennizzo.

Contro il decreto di condanna della Corte di Appello il Ministero può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

 

 

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