Associazione non riconosciuta con patrimonio netto negativo
Il quesito, in caso di associazione non riconosciuta che mostri il patrimonio netto negativo, è se si verifica la situazione liquidatoria prevista per la società di capitali.
Ritengo sia da rispondere negativamente, perché all’associazione non riconosciuta non sono estendibili le disposizioni che disciplinano l’estinzione delle società di capitali, ma valgono le cause legali di estinzione dell’associazione riconosciuta dell’art. 27 c.c., applicabili anche alle associazioni non riconosciute, che sono il raggiungimento o impossibilità dello scopo o il venir meno pluralità degli associati.
Il patrimonio netto negativo non equivale a impossibilità di prosecuzione attività per le associazioni non riconosciute per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, il codice civile, nelle poche norme dedicate alle associazioni non riconosciute, non menziona quale requisito del contratto di associazione l’esistenza di un patrimonio, invece previsto per le associazioni riconosciute.
In separato articolo 37 c.c. è contenuta la disciplina del “fondo comune” dell’associazione non riconosciuta e la dottrina ha osservato che il legislatore non ha ritenuto il patrimonio elemento indispensabile per l’esistenza dell’associazione non riconosciuta, in quanto la responsabilità illimitata ex art. 38 c.c. di chi agisce in nome dell’associazione non riconosciuta rende il patrimonio un requisito non essenziale (cfr. C. De Martini, Le associazioni non riconosciute e le fondazioni, ETAS 1990, pag. 54; Messineo, Il manuale di diritto civile e commerciale, Milano 1952, pag. 278; Ferrari, Le persone giuridiche, Trattato Dir. Civ., Torino 1956, pag. 62 e anche Loffredo, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano 2022, pag. 60).
Dato che l’associazione non riconosciuta non ha capitale sociale né è obbligata per legge ad avere un fondo comune, il patrimonio netto, termine contabilmente definito anche capitale di rischio, che si ricava dal capitale sociale, dedotte le perdite e aumentato degli utili di esercizio, non costituisce valido indice di riferimento della solidità economica delle associazioni non riconosciute, per cui la presenza di patrimonio netto negativo non può far considerare automaticamente avverata la situazione di estinzione per impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.
Ottobre 2026

